Circ. n. 15
Bologna, 12/09/2020
Ai Docenti di sostegno
Ai Genitori degli alunni con disabilità
Agli Educatori
Alla DSGA f.f.
A tutto il Personale ATA
e p.c. Agli Stakeholders
Sul Sito in Circolari on line
Oggetto: Misure di prevenzione COVID – 19, all’interno della scuola, per studenti con disabilità.
Come dalle Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna (prot. n. 00015520 del 10/09/2020, a cura della Regione Emilia Romagna e delle articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione e redatto dal Gruppo di lavoro, costituito da Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto), si richiama l’attenzione dei Destinatari della presente sulle Misure di prevenzione all’interno della scuola per studenti con disabilità:
Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l’utilizzo di DPI (mascherine, …), la famiglia si rivolgerà alla Sanità (pediatra di libera scelta – PLS -, medico di medicina generale – MMG -, pediatra ospedaliero, neuropsichiatria infantile di riferimento) che, se del caso, attesterà le limitazioni nell’utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno consegnate dalla famiglia alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare, quanto prima e comunque entro ottobre 20201, i Piani Educativi Individualizzati degli studenti disabili, già predisposti dalla scuola in modalità “provvisoria”2.
Eventuali limitazioni nell’uso di DPI sono da considerarsi transitorie, modificabili, perciò da sottoporre a periodica verifica su impulso della famiglia, con l’obiettivo ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di sostenerne l’utilizzo, per il ruolo di prevenzione del rischio di contagio.
Con riferimento alle figure professionali in relazione con lo studente disabile, il Piano Scuola del 26 giugno 2020 precisa: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza…Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. La valutazione di eventuali dispositivi di protezione aggiuntivi per il personale, sarà svolta d’intesa fra questi e il Medico competente della scuola.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
1art. 7 comma 6, lettera g) Decreto legislativo, 7 agosto 2019 n. 96 (c.d. “Decreto inclusione”
2 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal citato Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 97. Nota n. 1041 del 15 giugno 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
Scarica la circolare
admin