Circolare N. 138 - A.S. 2019/20

Circ. n. 138 – Legittimo il voto di comportamento insufficiente per avere lo studente posto in essere atti di bullismo a scuola e non in orario scolastico – sentenza.

Circ. n. 138             

Circ. n. 138                                                                                                          

Bologna, 23/12/2019

 

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OGGETTO: legittimo il voto di comportamento insufficiente per avere lo studente posto in essere atti di bullismo a scuola e non in orario scolastico – sentenza.

È legittimo il provvedimento del Consiglio di classe che attribuisce, al termine dell’anno scolastico, un voto di comportamento insufficiente per avere lo studente posto in essere atti di bullismo anche se la condotta non si è svolta a scuola e in orario scolastico, poiché l’articolo 7 del Dpr 22 giugno 2009 n. 122, nel definire i parametri ai quali il Consiglio di classe deve attenersi nel formulare il voto di comportamento (l’ex voto di condotta) considera l’atteggiamento complessivo dello studente ed il suo porsi nei rapporti personali con insegnanti e compagni.

L’articolo 7 del D.P.R. n. 509 del 2009, in tema di “Valutazione del comportamento”, afferma che lo scopo di tale giudizio è quello di far acquisire agli studenti una coscienza civile, fondata sul rispetto dei propri doveri e sul rispetto dei diritti propri e altrui e rimandando ai principi contenuti nel D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche. Nella formulazione di tale valutazione, particolarmente con riferimento al rispetto dei diritti altrui e delle regole che presiedono la convivenza civile e la vita scolastica, all’istituto scolastico e in particolare al consiglio di classe, viene riconosciuta un’ampia autonomia decisionale.

Il caso deciso dal Tar Campania: 7 in condotta per atti di bullismo commessi fuori dalla scuola:

L’istituto assegnava a una ragazzina il voto di 7/10 in condotta, in quanto la stessa aveva inviato ad una propria compagna diversi messaggi offensivi, tramite un’applicazione di messaggistica istantanea. I genitori della minore, ritenendo la valutazione iniqua, hanno portato la questione innanzi al TAR Campania, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento. In particolare, secondo gli stessi genitori, i fatti sarebbero stati commessi in orario e in luogo extra-scolastico, ossia quando e dove l’istituto non aveva alcun potere di effettuare gli opportuni accertamenti. Il Tar ha respinto il ricorso, al contempo evidenziando che il comportamento oggetto di valutazione non deve essere limitato unicamente a quanto accade in ambito scolastico, bensì va inteso come “il complessivo atteggiamento dell’alunno e il suo porsi nell’ambito del percorso scolastico considerato a tutto tondo e quindi, primariamente, nei rapporti personali con gli insegnanti e i compagni”. Pertanto, è bene proporzionare il voto al comportamento tenuto dall’allieva, la quale ha volontariamente realizzato una condotta contraria alle regole del convivere civile e a quelle scolastiche, con la conseguenza che le finalità evidenziate dall’articolo 7 del D.P.R. n. 509 del 2009 possono definirsi non rispettate. Il Tar ha quindi negato ogni rilevanza alla circostanza che l’episodio si sarebbe verificato in luogo e momento extrascolastico, quindi sottratto alla sfera di sorveglianza e valutativa dell’Istituto scolastico. Benché i messaggi offensivi siano stati inviati in orario extrascolastico, la giovane destinataria ha subito gravi effetti negativi che le ha reso assai difficile rapportarsi con i compagni di classe e con la scuola. Come ulteriormente osservato dal TAR Campania, il voto in condotta consiste nel giudizio formulato dall’istituto scolastico in merito a componenti che oltrepassano gli aspetti meramente didattici e che coinvolgono il profilo formativo ed educativo degli studenti, quale risultato dell’interazione consapevole e coordinata della famiglia e della scuola (Tar Campania – Napoli, n. 6508 dell’8 novembre 2018)*.

 

 

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                                                                                           * F.to La Dirigente scolastica

                                                                                          Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

  * firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 

* tratto da https://www.orizzontescuola.it/studentessa-invia-messaggi-offensivi-su-whatsapp-a-compagna-si-puo-abbassare-voto-comportamento-sentenza/