Circolare N. 292 - A.S. 2019/20

Circ. n. 306 – Scrutini finali classi terze – scuola secondaria di 1° – precisazioni.

Circ. n. 306 Bologna, 29/05/2020 Ai Docenti e p.c. Ai Genitori Scuola Sec. di 1° “L. da Vinci” Sul Sito in Circolari on line: www.ic13bo.edu.it

Circ. n. 306

Bologna, 29/05/2020

Ai Docenti

e p.c. Ai Genitori

Scuola Sec. di 1° “L. da Vinci”

Sul Sito in Circolari on line:

www.ic13bo.edu.it

Oggetto: scrutini finali classi terze – scuola secondaria di 1° – precisazioni.

L’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, denominata “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” e l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” forniscono, alle scuole, indicazioni precise, per procedere agli scrutini finali dell’ anno scolastico 2019/20.

La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso, effettuato dallo studente, durante il triennio e si baserà su modalità e criteri, deliberati dal Collegio dei docenti (articolo 1 del Decreto legislativo del 13 aprile 2017,n. 62). Sarà, invece, il Consiglio di classe a definire l’iter per l’attribuzione del punteggio formativo e del livello di competenza, ai sensi e per gli effetti delle Ordinanze Ministeriali n. 9 e n. 11 del 16 Maggio 2020 e ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b) del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 e in deroga agli articoli 8 e 10 del citato Decreto legislativo n. 62/2017. 

In sintesi, si dovrà tenere conto di quanto espresso al comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 che recita che “In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta”.

Le esperienze maturate nell’ambito delle competenze trasversali e l’orientamento dovranno, comunque, costituire parte del colloquio.

Durante gli scrutini, i Consigli di classe, utilizzando le rubriche e le griglie, appositamente predisposte, valuteranno gli elaborati che gli alunni dovranno consegnare entro il 05/06/2020, secondo modalità concordate con i docenti e deliberate in sede collegiale.

Gli alunni presenteranno oralmente gli elaborati durante gli scutini, Per gli alunni risultati assenti alla presentazione dell’elaborato, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevederà, ove possibile, lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale, entro i termini previsti, il consiglio di classe procederà comunque alla valutazione degli elaborati, inviato dagli alunni assenti.

I punteggi saranno espressi in decimi. La valutazione dell’elaborato e della relativa presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporterà il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sarà possibile attribuire la lode, con votazione di dieci/10 e deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

Il calendario degli scrutini delle classi terze, che inizieranno il 15/06/2020, sarà pubblicato in tempi brevi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al

presente articolo si concluderanno entro e non oltre il 30 giugno 2020.

A seguire, gli articoli n. 7 e 8 dell’O. M. del 16/05/2020, n. 9 :

Articolo 7

(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale)

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione, relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

  1. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.

  2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Articolo 8

(Certificazione delle competenze)

1. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze.

Cordiali saluti e Buon lavoro!

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93

 

Scarica la circolare: